L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 11/E ha esteso la procedura già prevista per i procedimenti di adesione «a distanza», anche alle conciliazioni. L’accordo, quindi, va sottoscritto con firma digitale e poi potrà essere depositato tramite il Sistema informativo della giustizia tributaria. È stato richiesto se nel computo dei giorni si debbano sommare sia la sospensione Covid, sia eventualmente la pausa estiva. L’Agenzia delle entrate, richiamando precedenti circolari, ha confermato il cumulo di tutte le sospensioni e quindi ai 60 più 90 giorni ordinariamente previsti in caso di adesione, si sommano i 64 (dal 9 marzo all’11 maggio) ed eventualmente i 31 giorni della pausa estiva (dall’1 al 31 agosto). Secondo la circolare tale interpretazione risulta coerente con il trattamento del termine di 90 giorni dell’adesione il quale fa esplicito riferimento all’impugnazione.