Notizia

La sospensione Covid-19 allunga i termini per l’adesione

Pubblicato il 07 maggio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 11/E ha esteso la procedura già prevista per i procedimenti di adesione «a distanza», anche alle conciliazioni. L’accordo, quindi, va sottoscritto con firma digitale e poi potrà essere depositato tramite il Sistema informativo della giustizia tributaria. È stato richiesto se nel computo dei giorni si debbano sommare sia la sospensione Covid, sia eventualmente la pausa estiva. L’Agenzia delle entrate, richiamando precedenti circolari, ha confermato il cumulo di tutte le sospensioni e quindi ai 60 più 90 giorni ordinariamente previsti in caso di adesione, si sommano i 64 (dal 9 marzo all’11 maggio) ed eventualmente i 31 giorni della pausa estiva (dall’1 al 31 agosto). Secondo la circolare tale interpretazione risulta coerente con il trattamento del termine di 90 giorni dell’adesione il quale fa esplicito riferimento all’impugnazione.

Prossime scadenze

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Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

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Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).