Notizia

La sospensione Covid-19 allunga i termini per l’adesione

Pubblicato il 07 maggio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 11/E ha esteso la procedura già prevista per i procedimenti di adesione «a distanza», anche alle conciliazioni. L’accordo, quindi, va sottoscritto con firma digitale e poi potrà essere depositato tramite il Sistema informativo della giustizia tributaria. È stato richiesto se nel computo dei giorni si debbano sommare sia la sospensione Covid, sia eventualmente la pausa estiva. L’Agenzia delle entrate, richiamando precedenti circolari, ha confermato il cumulo di tutte le sospensioni e quindi ai 60 più 90 giorni ordinariamente previsti in caso di adesione, si sommano i 64 (dal 9 marzo all’11 maggio) ed eventualmente i 31 giorni della pausa estiva (dall’1 al 31 agosto). Secondo la circolare tale interpretazione risulta coerente con il trattamento del termine di 90 giorni dell’adesione il quale fa esplicito riferimento all’impugnazione.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).