Nel computo del limite reddituale di 40mila euro per il riconoscimento del premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti, concorrono solo i redditi soggetti a tassazione ordinaria e sono da considerare per intero, senza abbattimento, i redditi dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia e i redditi che beneficiano di deduzioni come i frontalieri. Niente premio, invece, ai lavoratori dipendenti che prestano attività lavorativa all’estero anche se residenti in Italia.
Queste alcune delle precisazioni contenute nella circolare 11/E del 6 maggio 2020 (quesiti da 5.2 a 5.5) in merito al premio per i lavoratori dipendenti previsto dall’articolo 63 del Dl “cura Italia”. I sostituti d’imposta che hanno già erogato il premio ai propri dipendenti devono tornare a rivedere i conteggi per conguagliare il dovuto tenendo conto dei nuovi orientamenti.
Per quanto concerne il limite di reddito l’agenzia delle Entrate ribadisce la posizione espressa nella circolare 8/E per cui ai fini del calcolo del limite reddituale di 40mila euro bisogna tenere conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019 anche se derivanti da più rapporti di lavoro, ma solo se assoggettati a tassazione ordinaria, escludendo invece dalla determinazione del limite gli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva (circolare 28/E/16).
Chiaro cambio di rotta, invece, per i beneficiari delle agevolazioni docenti e ricercatori (articolo 44, Dl 78/2010) o impatriati (articolo 16, Dlgs 147/2015). La norma intende agevolare i soli redditi di lavoro dipendente non superiori a 40mila euro; pertanto, i dipendenti che nell’anno precedente a quello di erogazione del premio hanno beneficiato delle agevolazioni previste per il rientro dei lavoratori in Italia non sono esclusi, ma la verifica del limite di reddito dovrà considerare l’importo della retribuzione effettivamente percepita per intero. Quindi gli importi sono quelli indicati ai punti 1 e 2 della Cu 2020, esclusivamente riferibili a redditi di lavoro dipendente, con l’aggiunta della parte non sottoposta a tassazione per effetto della riduzione del reddito (90, 70 o 50% a seconda dei casi). Per i lavoratori cosiddetti “frontalieri” e per i lavoratori residenti a Campione d’Italia, ai fini del rispetto del limite reddituale di 40mila euro, il sostituto deve computare, rispettivamente, anche le quote di reddito esente (fino al massimo previsto di 7.500 euro) e di abbattimento (codice CA annotazioni della CU 2020).
Per quanto riguarda il lavoro all’estero, la norma, emanata in ragione della situazione epidemiologica riscontrata in Italia, è finalizzata a compensare il disagio dei lavoratori dipendenti sopportato per recarsi presso la propria sede di lavoro, per cui il sostituto d’imposta italiano non può erogare il bonus di 100 euro ai propri dipendenti, anche se residenti in Italia, che svolgono l’attività lavorativa all’estero.