Il Ministero della Salute, con la circolare del 29 aprile 2020, in vista del riavvio dell’attività lavorativa nella fase di pandemia contrassegnata dalla convivenza con il Coronavirus è intervenuto in merito al ruolo che dovrà essere svolto dal medico competente nell’azione di supporto al datore di lavoro per la gestione del rischio nelle aziende. Il documento di prassi riepiloga compiti e funzioni del medico competente alla luce dell’emergenza in corso e fornisce indicazioni preziose sulle attività da svolgere per la sorveglianza sanitaria connessa al contenimento del contagio da Covid-19.
Il “Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti lavorativi”, sottoscritto con le parti sociali il 14 marzo 2020 e integrato il 24 aprile, in conformità alle indicazioni contenute nel Documento tecnico INAIL “sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, approvato il 9 aprile scorso dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, individua il ruolo del medico competente come “consulente globale”. Egli svolge un ruolo primario per la tutela sanitaria nello svolgimento ordinario delle attività lavorative, destinato ad ampliarsi in una fase straordinaria come quella attuale. Il medico competente deve essere coinvolto nelle attività di informazione e formazione dei lavoratori sul rischio di contagio e sulle precauzioni attuate dall’azienda e informerà adeguatamente il datore di lavoro sugli aggiornamenti provenienti dalle fonti sanitarie istituzionali, in modo da evitare il rischio di comunicazioni inesatte o di fake news.
Nella Fase 2, i medici competenti vanno coinvolti preliminarmente nelle attività di informazione ai lavoratori, che andranno avvisati sull’obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre superiore ai 37,5° o di altri sintomi influenzali come tosse e difficoltà respiratorie, comunicando queste affezioni al proprio medico di medicina generale. I lavoratori dovranno essere informati anche che sono tenuti a comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avvenuti nei 14 giorni precedenti, restando al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria, e ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale rilevato successivamente all’ingresso in azienda. Spetta al medico competente anche fornire informazioni circa l’adozione delle misure cautelative per accedere in azienda, e in particolare: il mantenimento della distanza di sicurezza; il divieto di assembramento; le regole d’igiene delle mani e l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.
Il medico competente è chiamato a collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione nella valutazione del rischio, che riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, inclusi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. È necessario adottare azioni per l’integrazione del Documento di valutazione del rischio (DVR), al fine di prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, contribuendo altresì alla prevenzione della diffusione dell’epidemia. Con riferimento al lavoro a distanza, invece, viene espressa l’opportunità che il medico competente collabori con il datore di lavoro nell’individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche per contribuire a evitare l’isolamento sociale e a tutela del benessere psico-fisico.
Con riferimento in particolare alle visite mediche, viene spiegato che andranno garantite, possibilmente scaglionate per turni e senza assembramenti, nel rispetto delle misure igieniche indicate dal Ministero della Salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Le visite dovranno essere effettuate nell’infermeria aziendale o in altri ambienti idonei per spazio, ventilati e con il rispetto del distanziamento interpersonale, usando mascherine e altri dispositivi di protezione. È opportuno privilegiare le visite con carattere di urgenza e di indifferibilità quali quelle preventive, quelle su richiesta del lavoratore o effettuate in occasione del cambio di mansione, e la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo un’assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.