Nell'ambito del sistema del Testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Dpr 1124/1965) sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e la sua esplicazione.
Ribadendo questo costante orientamento giurisprudenziale, la Corte di cassazione, con l'ordinanza 8948/2020 , depositata ieri, ha ribaltato la decisione presa nel 2013 dalla Corte d'appello di Perugia, che aveva respinto la domanda di un lavoratore per il riconoscimento della natura professionale della malattia da cui era affetto, causata – secondo il ricorrente – dalla condotta vessatoria tenuta nei suoi confronti dal datore di lavoro.
Per la Corte territoriale la malattia non era direttamente tutelabile nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria gestita dall'Inail, che aveva fatto ricorso al giudice di secondo grado, perché derivante non direttamente dalle lavorazioni elencate nell'articolo 1 del Dpr 1124/1965, bensì da situazioni di cosiddetta costrittività organizzativa, come il mobbing dedotto dal lavoratore.
Di avviso totalmente diverso la Cassazione, a cui il dipendente aveva fatto ricorso, la quale ha evidenziato come in svariate sentenze sia stato giudicato rilevante non solo il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il cosiddetto rischio specifico improprio, non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa. In questo contesto è stata ricordata, ad esempio, la sentenza della Cassazione 3227/2011, con la quale la protezione assicurativa è stata estesa alla malattia riconducibile all'esposizione al fumo passivo di sigaretta subito dal lavoratore nei luoghi di lavoro, ritenuta meritevole di tutela non perché dipendente dalla prestazione pericolosa in sé, considerata come rischio assicurato, ma solo in quanto connessa al fatto oggettivo dell'esecuzione di un lavoro all'interno di un determinato ambiente.
Quanto al mancato inserimento della malattia lamentata dal lavoratore nell'elenco di quelle comprese nelle tabelle allegate al Dpr 1124/1965, i giudici di legittimità hanno ricordato la sentenza 179/1988 della Consulta, la quale ha dichiarato incostituzionale l'articolo 3, comma 1, del Testo unico nella parte in cui non prevede che «l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nella tabelle concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata». Talchè l'assicurazione contro le malattie professionali è obbligatoria per tutte le malattie di cui sia provata la causa di lavoro.
Da ciò la decisione di cassare la sentenza di Perugia con rinvio della causa per un nuovo esame di merito sulla base dei principi appena formulati.