Il Decreto Rilancio rilancia la possibilità di affrancare il valore dei terreni e delle partecipazioni (non qualificate) non detenute in regime d’impresa. L’opzione, originariamente disciplinata dagli articoli 5 e 7, L. 448/2001, è stata nuovamente riproposta dall’articolo 1, commi 693 e 694, L. 160/2019. E, attualmente, consente ai soggetti che possedevano, al 1° gennaio 2020, le partecipazioni o le aree (persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali) di ottenere, con il versamento di un’imposta sostitutiva entro il 30 giugno prossimo, la “liberazione” (dall’imposta sui redditi gravante sull’eventuale plusvalenza) del valore riportato da una perizia redatta da soggetti qualificati entro la stessa data. Il Decreto Rilancio ripropone la medesima facoltà, ma in riferimento ai beni posseduti al 1° luglio 2020, con asseverazione della perizia e versamento dell’imposta sostitutiva (sempre con aliquota indifferenziata all’11%) da effettuare entro il prossimo 30 settembre.