Notizia

Più tempo per cedere partecipazioni e aree

Pubblicato il 18 maggio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il Decreto Rilancio rilancia la possibilità di affrancare il valore dei terreni e delle partecipazioni (non qualificate) non detenute in regime d’impresa. L’opzione, originariamente disciplinata dagli articoli 5 e 7, L. 448/2001, è stata nuovamente riproposta dall’articolo 1, commi 693 e 694, L. 160/2019. E, attualmente, consente ai soggetti che possedevano, al 1° gennaio 2020, le partecipazioni o le aree (persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali) di ottenere, con il versamento di un’imposta sostitutiva entro il 30 giugno prossimo, la “liberazione” (dall’imposta sui redditi gravante sull’eventuale plusvalenza) del valore riportato da una perizia redatta da soggetti qualificati entro la stessa data. Il Decreto Rilancio ripropone la medesima facoltà, ma in riferimento ai beni posseduti al 1° luglio 2020, con asseverazione della perizia e versamento dell’imposta sostitutiva (sempre con aliquota indifferenziata all’11%) da effettuare entro il prossimo 30 settembre.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).