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Sanificazioni a doppio binario

Pubblicato il 19 maggio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Due distinti crediti d'imposta per contrastare la diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro. Il primo riguarda le spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro. Il secondo riguarda invece le spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione. Il nuovo set di crediti d'imposta è contenuto nel c.d. Decreto Rilancio. Dal punto di vista soggettivo potranno accedere al credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto dei dispositivi individuali i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro potranno invece accedere i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico che verranno indicati in un apposito allegato al Decreto Rilancio, nonché le associazioni, le fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Entrambi i crediti d'imposta spettano in misura pari al 60% delle spese sostenute nell'anno 2020 per le distinte causali ai quali si riferiscano. Il tetto massimo delle spese sulle quali può essere riconosciuto il credito d'imposta è di 60.000 euro per le spese di sanificazione e acquisto di dispositivi che sale a 80.000 euro per l'adeguamento degli ambienti di lavoro. I criteri e le modalità di applicazione di entrambi i crediti d'imposta, che sono cumulabili fra di loro in presenza di identità soggettiva dell'avente diritto, verranno stabiliti da appositi provvedimenti direttoriali da emanarsi entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale.

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Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
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Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).