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Sanificazioni a doppio binario

Pubblicato il 19 maggio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Due distinti crediti d'imposta per contrastare la diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro. Il primo riguarda le spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro. Il secondo riguarda invece le spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione. Il nuovo set di crediti d'imposta è contenuto nel c.d. Decreto Rilancio. Dal punto di vista soggettivo potranno accedere al credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto dei dispositivi individuali i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro potranno invece accedere i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico che verranno indicati in un apposito allegato al Decreto Rilancio, nonché le associazioni, le fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Entrambi i crediti d'imposta spettano in misura pari al 60% delle spese sostenute nell'anno 2020 per le distinte causali ai quali si riferiscano. Il tetto massimo delle spese sulle quali può essere riconosciuto il credito d'imposta è di 60.000 euro per le spese di sanificazione e acquisto di dispositivi che sale a 80.000 euro per l'adeguamento degli ambienti di lavoro. I criteri e le modalità di applicazione di entrambi i crediti d'imposta, che sono cumulabili fra di loro in presenza di identità soggettiva dell'avente diritto, verranno stabiliti da appositi provvedimenti direttoriali da emanarsi entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale.

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Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;i...

Scadenza del 15 settembre 2026
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Scadenza del 15 settembre 2026
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Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.  

Scadenza del 15 settembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).