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Interessi passivi, in dichiarazione calcoli complicati dalle nuove regole

Pubblicato il 20 maggio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Per individuare ciò che si deve confrontare con il Rol rilevano le regole contabili recepite dai decreti sulla derivazione rafforzata. Occorre, inoltre, che l’interesse derivi da un contratto con causa finanziaria o con una componente finanziaria significativa. Dal 2019, entrano sotto Rol gli interessi capitalizzati e quelli di dilazione. L’articolo 96, Tuir si applica agli interessi passivi e a quelli attivi, nonché agli oneri e ai proventi finanziari assimilati, che sono qualificati come tali dai Principi contabili adottati dall’impresa a condizione che la qualificazione sia confermata dai decreti attuativi del principio di derivazione rafforzata: D.M. 8/2009, D.M. 8 giugno 2011 e D.M. 3 agosto 2017. La rilevanza degli interessi per il test del Rol richiede che essi derivino da un’operazione o da un rapporto contrattuale con causa finanziaria oppure da un rapporto contrattuale contenente una componente finanziaria significativa. Ciò fa sì che entrino nella disciplina dell’articolo 96, dall’esercizio 2019, gli oneri e i proventi derivanti da debiti di natura commerciale laddove essi vengano rilevati contabilmente, sia se espliciti (i classici interessi di dilazione), sia se impliciti e scorporati in base ai principi contabili. Un’analoga situazione si avrà per le società che adottano i Principi Oic in presenza di crediti o debiti di fornitura valorizzati al costo ammortizzato con attualizzazione. Per quanto riguarda i costi di transazione (commissioni, perizie, spese legali) di un finanziamento che le società che non applicano il criterio del costo ammortizzato iscrivono nei risconti attivi facendoli poi transitare nel conto economico lungo la durata del prestito (integrando gli interessi passivi nominali), va segnalata la norma di comportamento n. 207 dell’Associazione italiana dottori commercialisti secondo cui la classificazione contabile negli oneri finanziari non assume rilevanza ai fini dell’applicazione dell’articolo 96, Tuir. Tali costi, anche se inseriti nell’area finanziaria del Conto economico, sfuggono quindi ai limiti del Rol.

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