Il D.L. Rilancio introduce incentivi alla ripatrimonializzazione. A tal fine viene utilizzata la leva fiscale sia per promuovere il conferimento di mezzi freschi in società con fatturato tra 5 e 50 milioni, sia per sostenere le aziende con perdite 2020 da Covid. È previsto un credito d’imposta del 20% dell’importo investito, con un tetto massimo di 2 milioni, purché la società conferitaria abbia: a) subìto, nei mesi di marzo e aprile 2020, un decremento dei ricavi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo 2019; b) deliberato e versato l’aumento di capitale nel periodo che va dall’approvazione del decreto al 31 dicembre 2020 e l’investitore detenga la partecipazione fino al 31 dicembre 2023. Fino a tale data, inoltre, non potranno essere distribuite riserve, pena la perdita del beneficio, con restituzione dell’importo detratto, unitamente agli interessi legali. Critica la situazione del nuovo investitore con una quota di minoranza laddove il socio di maggioranza deliberi di distribuire. L’agevolazione per la società conferitaria consiste in un credito d’imposta del 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Il credito non rileva ai fini Ires e Irap e, anche in questo caso, la società non potrà distribuire riserve fino al 1° gennaio 2024. Nel computo del patrimonio netto si ritiene che non debba essere considerata né la perdita dell’esercizio 2020 né l’aumento di capitale effettuato in corso d’anno. Le 2 agevolazioni sono cumulabili.