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Credito d’imposta per i conferimenti di capitale

Pubblicato il 20 maggio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il D.L. Rilancio introduce incentivi alla ripatrimonializzazione. A tal fine viene utilizzata la leva fiscale sia per promuovere il conferimento di mezzi freschi in società con fatturato tra 5 e 50 milioni, sia per sostenere le aziende con perdite 2020 da Covid. È previsto un credito d’imposta del 20% dell’importo investito, con un tetto massimo di 2 milioni, purché la società conferitaria abbia: a) subìto, nei mesi di marzo e aprile 2020, un decremento dei ricavi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo 2019; b) deliberato e versato l’aumento di capitale nel periodo che va dall’approvazione del decreto al 31 dicembre 2020 e l’investitore detenga la partecipazione fino al 31 dicembre 2023. Fino a tale data, inoltre, non potranno essere distribuite riserve, pena la perdita del beneficio, con restituzione dell’importo detratto, unitamente agli interessi legali. Critica la situazione del nuovo investitore con una quota di minoranza laddove il socio di maggioranza deliberi di distribuire. L’agevolazione per la società conferitaria consiste in un credito d’imposta del 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Il credito non rileva ai fini Ires e Irap e, anche in questo caso, la società non potrà distribuire riserve fino al 1° gennaio 2024. Nel computo del patrimonio netto si ritiene che non debba essere considerata né la perdita dell’esercizio 2020 né l’aumento di capitale effettuato in corso d’anno. Le 2 agevolazioni sono cumulabili.

Prossime scadenze

Calendario
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Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).