L'articolo 122, D.L. 34/2020, introduce la possibilità di cedere a terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, non solo il nuovo credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo (di cui all'articolo 28, D.L. 34/2020) ma anche il “vecchio” credito per i canoni d'affitto di negozi e botteghe introdotto all'articolo 65 D.L. 18/2020. A decorrere dalla data in entrata in vigore del D.L. 34/20 (il 19 maggio 2020), i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta per le locazioni, sia quello previsto dal Cura Italia sia quello del decreto rilancio, potranno optare per la cessione anche parziale di tali crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Una volta acquisito il credito, il cessionario potrà utilizzare il credito d'imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e la quota di credito eventualmente non fruita potrà essere riportata nelle annualità successive. Unico vincolo resta il divieto di richiesta a rimborso del bonus.