La Cigo per coronavirus si consuma in base ai giorni effettivi di utilizzo. Con il messaggio 2101 diffuso ieri, l’Inps fornisce le istruzioni per il recupero di settimane di Cigo non fruite e illustra l’estensione della funzione “copia domanda Cigo”, anche alla causale Covid-19.
Nel 2009, con la circolare 58, l’istituto ha introdotto un meccanismo finalizzato alla verifica dell’effettiva fruizione di tutte le settimane Cigo, indicate nella domanda inoltrata dall’azienda. L’esigenza di tale riscontro venne sollecitata dalle imprese che usavano con flessibilità l’ammortizzatore sociale, anche attraverso l’alternanza di pause e di lavoro e che rischiavano di perdere parte del periodo riconosciuto dalla legge (52 settimane nel biennio). L’introduzione del conteggio delle effettive giornate fruite ha permesso di superare la rigidità dell’uso della Cigo, ancorata all’intera settimana di calendario, prevedendo la possibilità di conteggiare le singole giornate di sospensione e considerando usufruita una settimana solo in caso di sospensione per sei o cinque giorni, a seconda della distribuzione dell’orario di lavoro.
Ora l’Inps, in occasione del massiccio ricorso alla Cig per via dell’emergenza epidemiologica, pur ribadendo il concetto che le settimane concesse (inizialmente 9 che possono incrementarsi fino a 18 entro il 31 ottobre) vanno riferite all’azienda e non ai singoli lavoratori, riprende quanto previsto in precedenza e lo reputa applicabile agli interventi Cigo per Covid-19. Per esempio un’azienda richiede l’intervento della Cigo per 9 settimane, dal 23 marzo al 23 maggio 2020. Al termine del periodo autorizzato, il datore conta le effettive giornate di cassa integrazione usate, giungendo a computarne 35. Dividendo tale valore per 5 (numero di giorni settimanali in cui è organizzata l’attività) ottiene un utilizzo di 7 settimane, a fronte delle 9 iniziali, con possibilità di richiedere le due residuali, per mezzo di un’istanza di proroga.
Per dimostrare all’Inps che si ha diritto alle ulteriori settimane, è stato predisposto un file excel in cui l’azienda indica il ricorso effettivo all’ammortizzatore sociale facendo, così, emergere l'ulteriore capienza. Il file excel va allegato alla nuova domanda.
Riguardo alle modalità di effettuazione del conteggio, l’Inps ribadisce che si deve considerare fruita una giornata in cui almeno un dipendente, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in Cig, indipendentemente dal numero di lavoratori in forza all’azienda.
Nello stesso messaggio si annuncia l’introduzione della possibilità di duplicare la domanda di Cigo per Covid-19, al fine di permetterne un più semplice e veloce invio. Viene fornito un mini-manuale che descrive i passaggi necessari per portare a compimento l’operazione. In linea di massima tutti i contenuti della precedente istanza possono essere duplicati, fatta eccezione per il ticket (se ne deve creare uno nuovo) e gli allegati che, però, per le causali Covid-19, non sono obbligatori. Le modifiche da apportare riguarderanno, ovviamente, tutti gli aggiornamenti rispetto alla domanda precedente. Anche la funzione “duplica domanda fondi” è stata modificata ma, al momento, è possibile cambiare solo il periodo e il tipo di pagamento; sia l’elenco dei beneficiari, che il tipo di causale sono immodificabili; la loro variazione comporta la trasmissione di una nuova domanda.
Il messaggio nulla dice in relazione alla possibilità di recupero delle settimane residuali del Fis. Pur nella consapevolezza che l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale è uno strumento diverso, si ritiene che il sistema di conteggio effettivo utilizzabile per la Cigo, valga anche per il Fis, ma per la pratica attuazione servono ulteriori istruzioni.