L’articolo 148, comma 2, D.L. 34/2020, prevede che l’affidabilità fiscale del contribuente sul periodo d’imposta 2018 valutabile solo in abbinata con l’annualità 2019. La selezione delle posizioni fiscali da sottoporre a controllo deve avvenire in virtù del risultato ottenuto non solo per il 2018, ma anche di quello per il 2019.