Via libera dell'INPS agli aggiornamenti procedurali ed alle istruzioni operative, per le novità contenute nel Decreto Rilancio n. 34/2020, previste negli artt. 72 e 73; con il messaggio 21 maggio 2020, n. 2110 l'Istituto comunica di aver aggiornato le procedure e ricorda alcuni aspetti principali.
E' da ricordare che l'art.72, estende le agevolazioni in materia di congedo parentale straordinario e di bonus baby-sitting, elevando nel primo caso da 15 a 30 i giorni previsti per i lavoratori dipendenti del settore privato, usufruibili in riferimento a periodi fino al 31 luglio 2020, mentre il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby-sitting viene elevato a 1200 euro - con la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro.
L'art.73, prevede ulteriori 12 giorni di permessi di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992, anche per i mesi di maggio e giugno 2020.
L'INPS precisa che la domanda di congedo COVID-19 può essere presentata per un massimo complessivo di 30 giorni, per il periodo dal 5 marzo e fino al 31 luglio ed in via del tutto eccezionale, può riferirsi a periodi antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.
I lavoratori dipendenti che hanno già presentato domanda di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale prima del 29 marzo 2020, per periodi all'interno dell'arco temporale che va dal 5 marzo al 31 luglio, non devono presentare domanda di Congedo COVID-19, in quanto tali periodi di astensione sono convertiti d'ufficio (fino ad un massimo di 30 giorni) in congedo COVID-19.
Mentre dal 29 marzo in poi, per poter fruire di congedo COVID-19, è necessario presentare l'apposita domanda, anche qualora l'interessato già abbia effettuato una richiesta di congedo parentale (per periodi di fruizione ricadenti tra il 5 marzo ed il 31 luglio).
Per i lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata, eventuali periodi di congedo parentale richiesti prima del 17 marzo, giorno di entrata in vigore del citato decreto-legge n.18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, anche se ricadenti nel periodo dal 5 marzo al 31 luglio, non potranno essere trasformati d'ufficio nel congedo COVID-19 e tutti i periodi richiesti in domanda resteranno disciplinati e considerati come congedo parentale.
Chi ha presentato domanda di congedo parentale tra il 17 ed il 29 marzo per i periodi all'interno dell'arco temporale che va dal 5 marzo al 31 luglio, non deve presentare domanda di congedo COVID-19, in quanto tali periodi di astensione sono trasformati d'ufficio (fino ad un massimo di 30 giorni) in congedo COVID-19. Mentre dal 29 marzo in poi, per poter fruire di congedo COVID-19, è necessario presentare l'apposita domanda, anche qualora l'interessato abbia già effettuato una richiesta di congedo parentale (per periodi di fruizione ricadenti tra il 5 marzo ed il 31 luglio) nei periodi di attesa della proroga della misura.