L'ammontare dell'assegno al nucleo familiare (ANF) è calcolato in misura differenziata in relazione alla composizione ed al reddito complessivo del nucleo stesso.
L'Inps, con circolare 21 maggio 2020, n. 60 , ha provveduto come di consueto, a comunicare i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021 ai fini della quantificazione dell'assegno per il nucleo familiare.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge n. 153/1988, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, i livelli di reddito utilizzati per la quantificazione dell'importo di ANF vengono rivalutati in misura pari alla variazione della percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall' ISTAT intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno (anno 2019) e l'anno immediatamente precedente (anno 2018).
La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2017 ed il 2018 è risultata pari all'0,5%.
Il reddito familiare, parametro per la spettanza e quantificazione dell'ANF, è costituito dalla somma di tutti i redditi conseguiti dai componenti il nucleo familiare nell' anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno (con riferimento al 1° luglio 2020, il reddito familiare di riferimento è quello conseguito nell'anno 2019). Tale reddito di riferimento rimane valido per la corresponsione dell'ANF fino al 30 giugno dell'anno successivo, quindi nella fattispecie, fino al 30 giugno 2021.
È importante evidenziare che l'assegno al nucleo spetta solo nell'ipotesi in cui almeno il 70% del reddito complessivo prodotto dal nucleo familiare, sia determinato da reddito di lavoro dipendente.
Si ricorda che il diritto del lavoratore alla percezione dell'assegno si prescrive nel termine di 5 anni e tale termine decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.
Anche il diritto del datore di lavoro a richiedere all'INPS il rimborso dell'ANF erogato ai propri dipendenti si prescrive nel termine di 5 anni dalla scadenza del periodo di paga cui l'assegno si riferisce o in cui è stato corrisposto, in caso di pagamento per periodi arretrati.