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Contratti a termine acausali con scadenza il 30 agosto

Pubblicato il 26 maggio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Proroghe e rinnovi acausali dei contratti a termine e di somministrazione disciplinati dall’articolo 93 del decreto rilancio (Dl 34/2020) non possono avere una durata che va oltre il 30 agosto 2020: questo il chiarimento apparso ieri sul sito del ministero del Lavoro, che ha pubblicato delle slide esplicative delle nuove norme.
In una di queste slide, si legge che la durata dei rapporti a tempo determinato (sia diretti, sia quelli a scopo di somministrazione di manodopera) non potrà eccedere, a seguito della proroga o del rinnovo, la data del 30 agosto.
Il ministero risolve un importante dubbio interpretativo, legato alla portata temporale delle nuove regole. Il decreto, infatti, non precisa in modo espresso se il 30 agosto debba essere considerata come data ultima per la sottoscrizione di un accordo di proroga o rinnovo, la cui durata potrà raggiungere quella prevista dalle regole ordinarie o se, invece, costituisca il giorno entro cui deve scadere il contratto.
Va detto che l’interpretazione fornita dal ministero del Lavoro appare in linea con l’impostazione restrittiva adottata dalla norma, secondo la quale proroghe e rinnovi possono arrivare «fino al» 30 agosto: un inciso che sembra confermare la lettura ministeriale. Considerata l’importanza che hanno in questa fase i rapporti a tempo determinato per gestire l’incertezza connessa alla ripresa del sistema economico, sarebbe stato preferibile adottare una regola più estensiva, consentendo di stipulare entro la fine del mese di agosto proroghe e rinnovi con durata libera, anche successiva a tale data, nel rispetto ovviamente degli altri vincoli di legge.
Il Dl rilancio, va ricordato, consente di non indicare la causale al rinnovo o alla proroga dei contratti a termine che erano in corso di esecuzione al 23 febbraio 2020. Questo vuol dire che rientrano nell’agevolazione solo i contratti in corso quello specifico giorno, mentre sono esclusi quelli scaduti prima del 23 febbraio, così come a quelli stipulati per la prima volta dopo tale data. In questi casi continua ad applicarsi il regime del decreto dignità e quindi deve essere indicata la causale qualora sia necessario un rinnovo. In compenso potranno andare anche oltre il 30 agosto, a condizione che sussistano le causali (nel caso di qualunque rinnovo o per proroga che allunghi il rapporto oltre i 12 mesi complessivi), o anche senza causale, per proroghe che allunghino il rapporto entro il tetto massimo dei 12 mesi.
Da ricordare, infine, che la norma fa sorgere un altro dubbio interpretativo importante, non risolto dal ministero: il significato dell’inciso iniziale, in cui si prevede che la facoltà di non apporre la causale viene riconosciuta «per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19». Si tratta di una nuova causale oppure di un generico inciso, privo di valore precettivo? Sarebbe opportuno che, in sede di conversione del decreto, il legislatore rimuovesse questa frase.

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