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Domanda entro maggio solo se è la prima

Pubblicato il 27 maggio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il D.L. 34/2020 ha apportato delle modifiche all’articolo 19, D.L. 18/2020 in tema di presentazione dell’istanza di accesso agli ammortizzatori, abolendo (per la Cigo e l’assegno ordinario) i 4 mesi originariamente previsti e fissando il termine alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, prevedendo anche una penalizzazione per chi non rispetta la scadenza. Il nuovo comma 2-ter stabilisce, inoltre, che per le sospensioni già attuate dai datori di lavoro nel periodo 23 febbraio - 30 aprile, la scadenza è il 31 maggio e che le domande inoltrate dopo tale data sono soggette alle nuove decurtazioni. Inps, con il messaggio n. 2183/2020, interpreta il dettato normativo e di fatto confina la scadenza del 31 maggio alle sole aziende che, pur avendo posto in cassa i lavoratori nell’arco temporale sopra citato, non hanno mai inoltrato la domanda.


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Scadenza del 30 settembre 2025
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Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

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Scadenza del 30 settembre 2025
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre...