Il D.L. 34/2020 ha apportato delle modifiche all’articolo 19, D.L. 18/2020 in tema di presentazione dell’istanza di accesso agli ammortizzatori, abolendo (per la Cigo e l’assegno ordinario) i 4 mesi originariamente previsti e fissando il termine alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, prevedendo anche una penalizzazione per chi non rispetta la scadenza. Il nuovo comma 2-ter stabilisce, inoltre, che per le sospensioni già attuate dai datori di lavoro nel periodo 23 febbraio - 30 aprile, la scadenza è il 31 maggio e che le domande inoltrate dopo tale data sono soggette alle nuove decurtazioni. Inps, con il messaggio n. 2183/2020, interpreta il dettato normativo e di fatto confina la scadenza del 31 maggio alle sole aziende che, pur avendo posto in cassa i lavoratori nell’arco temporale sopra citato, non hanno mai inoltrato la domanda.