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Domanda entro maggio solo se è la prima

Pubblicato il 27 maggio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il D.L. 34/2020 ha apportato delle modifiche all’articolo 19, D.L. 18/2020 in tema di presentazione dell’istanza di accesso agli ammortizzatori, abolendo (per la Cigo e l’assegno ordinario) i 4 mesi originariamente previsti e fissando il termine alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, prevedendo anche una penalizzazione per chi non rispetta la scadenza. Il nuovo comma 2-ter stabilisce, inoltre, che per le sospensioni già attuate dai datori di lavoro nel periodo 23 febbraio - 30 aprile, la scadenza è il 31 maggio e che le domande inoltrate dopo tale data sono soggette alle nuove decurtazioni. Inps, con il messaggio n. 2183/2020, interpreta il dettato normativo e di fatto confina la scadenza del 31 maggio alle sole aziende che, pur avendo posto in cassa i lavoratori nell’arco temporale sopra citato, non hanno mai inoltrato la domanda.


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Calendario
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Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).