L’articolo 24, D.L. 34/2020 stabilisce che «non è dovuto» il versamento del saldo Irap 2019, così come quello della prima rata di acconto 2020 da parte delle imprese che nel 2019 hanno conseguito ricavi non superiori a 250 milioni di euro. In sostanza, il saldo Irap 2019 è definitivamente soppresso: ovviamente, l’effetto sui bilanci, deve essere verificato applicando il principio generale della “rilevanza” (articolo 2423, cod. civ. e Oic 11). Il problema, se rilevante, riguarda la contabilizzazione nel bilancio 2019 oppure 2020 del beneficio. La prima soluzione, bilancio 2019, è proposta anche da Assonime. Per chi ha già approvato il bilancio alla data di pubblicazione del Dl 34, in caso di saldo Irap maggiore, si prospetta - rileva Assonime - una sopravvenienza nel bilancio 2020. Per le imprese che, invece, fruiscono della possibilità di approvare il bilancio nel più ampio termine di 180 giorni, il beneficio, spiega Assonime, è già nel bilancio 2019, perché non iscriveranno il costo del saldo e il relativo debito. Altra soluzione è di applicare letteralmente quanto prevede l’Oic 29 e considerare l’eliminazione del saldo Irap un evento che non deve essere recepito nel bilancio 2019 perché “nuovo”, in quanto non riflette condizioni esistenti a tale data, registrando così la sopravvenienza attiva nella voce 20 del Conto economico 2020: comportamento che sarà adottato dalle imprese che hanno già approvato il bilancio 2019.