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Casa, cessioni verificate

Pubblicato il 28 maggio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il D.L. 34/2020 dispone che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per una generalità interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione per il trasferimento del credito maturato, mediante uno sconto sul corrispettivo o, addirittura, per la conversione della detrazione in un credito d'imposta, con possibile successiva cessione, in luogo della compensazione orizzontale da parte dello stesso beneficiario. Per l'attuazione pratica, però, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, siamo in attesa di un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate entro il 18 giugno 2020 ovvero entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, fissata al 19 maggio 2020. Nel caso siano stati effettuati gli interventi previsti dall'articolo 119, D.L. 34/2020, che consentono di fruire della detrazione del 110%, ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve, però, richiedere il rilascio del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, da parte di determinati soggetti abilitati che si aggiunge all'attestazione dei tecnici abilitati, con polizza assicurativa valida per responsabilità civile, sul rispetto dei requisiti tecnici minimi, da stabilirsi con ulteriori provvedimenti, sulla congruità delle spese e sull'efficacia degli interventi eseguiti, con riferimento anche agli interventi antisismici. È prevista, inoltre, l'applicazione della disciplina sull'accertamento (articoli 31 e ss., D.P.R. 600/1973) con l'ulteriore indicazione che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono soltanto per l'eventuale.

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Scadenza del 31 gennaio 2026
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