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Congelati i pignoramenti su stipendi e pensioni

Pubblicato il 28 maggio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il decreto legge Rilancio, all’articolo 62, interviene a favore della liquidità dei lavoratori e dei pensionati, congelando le rate dei pignoramenti da parte dell’agente della riscossione. In particolare, il decreto legge 34/2020 stabilisce che, tra il 19 maggio(data di entrata in vigore del decreto) e il 31 agosto, vengano sospesi gli accantonamenti obbligatori da parte del sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente previdenziale, nel caso di pensioni e assegni di quiescenza) che erano stati stabiliti in forza di pignoramenti efficaci verso terzi effettuati prima del 19 maggio dall’agente della riscossione, vale a dire l’ex Equitalia (oggi agenzia delle Entrate Riscossione). La medesima sospensione opererà anche per tutti i soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (articolo 53 del decreto legislativo 446/1997).
Non saranno accantonate e versate le trattenute che derivano dai pignoramenti dell’agente della riscossione, senza dunque alcuna interferenza diretta sulle cessioni del quinto o sulle deleghe di pagamento. La sospensione del decreto Rilancio, come chiarito anche dalla Faq 11 pubblicata sul portale delle Entrate, opererà in automatico senza la necessità di una richiesta o comunicazione da parte dei dipendenti e agirà sui pignoramenti che insistono sulla retribuzione mensile, ma anche sulle indennità dovute dal datore di lavoro a causa della cessazione del rapporto, come il Tfr. La sospensione è efficace anche nei confronti degli enti previdenziali, come l’Inps, sui pignoramenti disposti su pensioni, indennità equivalenti, nonché assegni di quiescenza.
Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate dal 19 maggio a fine agosto saranno rese disponibili al debitore (lavoratore o pensionato) anche nel caso in cui prima del 19 maggio fosse stata emanata l’ordinanza di assegnazione da parte del giudice dell’esecuzione.
Le trattenute riprenderanno, salvo il caso del pagamento a saldo del debito residuo, a decorrere dal 1° settembre 2020. La sospensione non opera nei confronti di quanto già trattenuto: infatti, la norma specifica che rimangono indisponibili al dipendente gli accantonamenti fatti prima dell’efficacia del decreto Rilancio, senza alcun possibile rimborso delle somme versate all’agente della riscossione prima del 19 maggio scorso.
Il testo di legge non fornisce ulteriori indicazioni sulla ripresa delle trattenute dal prossimo settembre che si spera saranno in breve tempo chiarite dalle circolari dell’amministrazione finanziaria.

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