L’emergenza COVID-19 impone vie alternative e l’Inl avvia le conciliazioni da remoto per le sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Ma, informa l’Inl, dette modalità potranno costituire peraltro una valida alternativa anche al termine dell’emergenza epidemiologica, in presenza degli elementi giuridicamente rilevanti per poter considerare valido ed efficace l’atto di conciliazione.
Le parti dovranno avere a disposizione una stampante e strumenti o applicazioni che rendano possibile la scannerizzazione dei documenti.
Se non è possibile la modalità remota, ad esempio perché una delle parti coinvolte non aderisce, la riunione in presenza è limitata a funzionario conciliatore, datore lavoro e lavoratore (segretario, commissione e altri partecipano da remoto).
Con la nota n. 192 del 18 maggio 2020, l’Ispettorato nazionale spiega la prassi da seguire. Le procedure di conciliazione che si possono svolgere da remoto sono, ad esempio, quelle ex art. 410 c.p.c., ex artt. 11 e 12, del D.Lgs. n. 124/2004, ex art. 7 della L. n. 604/1966 ecc (fatte salve, per quest’ultime, ulteriori proroghe del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
Dovranno essere assicurate sia la possibilità di identificare con certezza i soggetti partecipanti che l’unicità del verbale originale.
L’Ufficio invia, mediante email, uno specifico invito alle parti e ai soggetti che li assistono, ove già conosciuti, dove saranno indicati:
- la data della riunione e le condizioni di partecipazione alla stessa, richiedendo la trasmissione dei documenti di identità delle parti;
- la necessità di dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei poteri di rappresentanza di chi interviene per conto dell’impresa, ovvero la necessità di allegare la procura speciale del rappresentante del lavoratore o qualsiasi altro documento ritenuto necessario.
Successivamente provvederà ad inviare alle parti il link di collegamento.
Per sottoscrivere l'accordo eventualmente raggiunto, ciascuna parte provvederà alla firma del verbale condiviso scannerizzando il documento firmato e trasmettendolo per email o Pec all’altra parte per la firma, la quale provvederà all’invio per email o Pec all’Ispettorato territoriale. Il funzionario conciliatore procederà quindi alla sottoscrizione manuale anche a fini di autentica delle firme delle parti.