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No alla deduzione dei contributi Inps per il residente all’estero

Pubblicato il 01 giugno 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Un residente all'estero, domiciliato fiscalmente in Italia, ha chiesto di sapere se può dedurre i contributi previdenziali che versa facoltativamente all'ente (Inps) che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.
Secondo l'Agenzia delle Entrate (Risposta ad interpello n. 148 /2020) in base agli articoli 2 e 3 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, TUIR, le persone fisiche fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato sono soggetti passivi IRPEF e il relativo reddito complessivo è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, secondo i criteri forniti dall'articolo 23 del TUIR. Lo stesso TU all'art. 24, in materia di determinazione dell'imposta dovuta dai soggetti fiscalmente non residenti, prevede, al comma 2, che "dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell'art. 10": detta elencazione è tassativa.
La norma ad avviso dell'Agenzia non contempla gli oneri previsti dalla lettera e), comma 1, del medesimo articolo 10 del TUIR, relativi ai "contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.
Pertanto, ai fini della determinazione del reddito prodotto in Italia, i contributi previdenziali versati in Italia da un soggetto residente all'estero non possono trovare alcun riconoscimento fiscale, data la natura tassativa dell'elencazione degli oneri per i quali è riconosciuta la deduzione, ai sensi del predetto articolo 24, comma 2, del TUIR.
Il comma 3-bis del citato articolo 24, in verità , rende applicabili i medesimi oneri deducibili previsti per i residenti [e quindi anche la lettera e), comma 1, dell'articolo 10 in esame] a tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano che risultino residenti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni, come elencati nel decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 23 marzo 2017, "a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza".
L'istante nel caso di specie ha dichiarato di essere residente all'estero, ma presumendo che non abbia prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto, lo stesso non potrà portare in deduzione i "contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza", atteso che tale categoria di oneri non è ricompresa tra quelli elencati nel citato comma 2 dell'articolo 24 del TUIR.

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