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Licenziamenti sospesi per Coronavirus: quando al lavoratore spetta la disoccupazione

Pubblicato il 03 giugno 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2261 dell’1 giugno 2020, in merito alla preclusione, disposta dal decreto Rilancio, di avviare le procedure di licenziamento precluso per un periodo complessivamente pari a cinque mesi e alla sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. 
Per quanto riguarda la possibilità di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI da parte dei lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro con la causale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’INPS ha formulato apposita richiesta di parere all’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 
L’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel chiarire che l’indennità di disoccupazione NASpI è una prestazione riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ha osservato che “non rileva dunque, a tal fine, il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo - intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto - atteso che l’accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l’individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore”. L’Istituto ritiene dunque che è procedere, qualora sussistano tutti i requisiti legislativamente previsti, all’accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento intimato anche in data successiva al 17 marzo 2020.
Il lavoratore che, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro, è tenuto a comunicare all’INPS, attraverso il modello NASpI-Com, l’esito del contenzioso medesimo ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione. Qualora invece il datore di lavoro revochi il recesso, chiedendo contestualmente per il lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del precedente licenziamento, quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpI sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto.

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