Con il Decreto Liquidità è stata disposta l’improcedibilità delle istanze di fallimento sino al 30 giugno 2020. In sede di conversione sono state approvate dalla Camera ulteriori novità. Tra queste l’introduzione nell’articolo 9 di un comma 5-bis, che estende la possibilità per le imprese di depositare una domanda di concessione di termini (il cosiddetto “concordato in bianco”, articolo 161, comma 6, L.F.) ai fini non solo della presentazione del piano concordatario o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ma anche del perfezionamento di un mero piano attestato in base all’articolo 67, L.F. e dei relativi accordi sottostanti. Il debitore che abbia depositato la domanda “in bianco” potrà rinunciare alla procedura concordataria o di omologazione dell’accordo ex articolo 182-bis, L.F. purché esibisca la ricevuta della pubblicazione al Registro Imprese del piano attestato ex articolo 67.