L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 14/E offre la doppia opzione per l’agevolazione fiscale sulle locazioni di marzo 202, infatti, laddove non sia stato utilizzato il credito d’imposta “botteghe e negozi” in quanto non soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 65, D.L. 18/2020, è possibile fruire per lo stesso periodo del bonus previsto dal D.L. Rilancio, se si rispettano le nuove condizioni di accesso. Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo disciplinato dall’articolo 28, D.L. 34/2020 si applica anche ai canoni di locazione relativi allo scorso mese di marzo. Vi sono una serie di casi in cui il credito d’imposta «negozi e botteghe» non si applicava che meritano oggi di essere riconsiderati. Un primo caso riguarda chi, pur rientrando nell’ambito delle attività essenziali, ha comunque deciso di sospendere l’attività, considerando la straordinarietà del momento. Altro caso sono i soggetti «multi attività», con codici Ateco solo in parte rientranti nelle attività individuate negli allegati 1 e 2 del Dpcm 11 marzo come, le attività miste bar-tabaccherie svolte negli stessi locali. Infine, si segnala che per le strutture turistico-ricettive stagionali, il credito d’imposta disciplinato dall’articolo 28, D.L. 34/2020 si applica per i mesi di aprile, maggio e giugno. Ciò dovrebbe presupporre per questi soggetti la possibilità di fruire, nel bene e nel male, del bonus aggiuntivo di marzo con le sole regole previste dall’articolo 65, D.L. 18/2020.