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Bonus affitti, doppia opzione per l’utilizzo nel mese di marzo

Pubblicato il 09 giugno 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 14/E offre la doppia opzione per l’agevolazione fiscale sulle locazioni di marzo 202, infatti, laddove non sia stato utilizzato il credito d’imposta “botteghe e negozi” in quanto non soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 65, D.L. 18/2020, è possibile fruire per lo stesso periodo del bonus previsto dal D.L. Rilancio, se si rispettano le nuove condizioni di accesso. Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo disciplinato dall’articolo 28, D.L. 34/2020 si applica anche ai canoni di locazione relativi allo scorso mese di marzo. Vi sono una serie di casi in cui il credito d’imposta «negozi e botteghe» non si applicava che meritano oggi di essere riconsiderati. Un primo caso riguarda chi, pur rientrando nell’ambito delle attività essenziali, ha comunque deciso di sospendere l’attività, considerando la straordinarietà del momento. Altro caso sono i soggetti «multi attività», con codici Ateco solo in parte rientranti nelle attività individuate negli allegati 1 e 2 del Dpcm 11 marzo come, le attività miste bar-tabaccherie svolte negli stessi locali. Infine, si segnala che per le strutture turistico-ricettive stagionali, il credito d’imposta disciplinato dall’articolo 28, D.L. 34/2020 si applica per i mesi di aprile, maggio e giugno. Ciò dovrebbe presupporre per questi soggetti la possibilità di fruire, nel bene e nel male, del bonus aggiuntivo di marzo con le sole regole previste dall’articolo 65, D.L. 18/2020.

Prossime scadenze

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Scadenza del 31 agosto 2026
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Scadenza del 31 agosto 2026
Iva Corrispettivi ricariche veicoli elettrici

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Scadenza del 31 agosto 2026
Corrispettivi distributori carburante mensili

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di luglio, da...