L’articolo 28, D.L. 34/2020 prevede un credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone «di locazione, di leasing o di concessione» di immobili ad uso non abitativo. Nonostante la norma si riferisca genericamente ai canoni di leasing, oltre che ai canoni di locazione, la circolare n. 14/E/2020 ha ritenuto che tale espressione riguardi solo i contratti di leasing operativo (o di godimento) poiché questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto di locazione “tipico”. Diversamente, secondo l’Agenzia delle entrate, non rientrano nell’ambito di applicazione del credito d’imposta, i canoni relativi a contratti di leasing finanziario (traslativo) rispetto ai quali è il conduttore che sostiene i rischi relativi al bene risultando, pertanto, assimilabili ai contratti di compravendita con annesso finanziamento.