Il D.L. 23/2020 (convertito dalla L. 40/2020) consente di rivalutare le immobilizzazioni, materiali e immateriali. Possibilità che si differenzia per le modalità applicative in base ai destinatari: per la generalità delle imprese ricalca le precedenti rivalutazioni, per il settore alberghiero e termale le modalità sono differenti. Le imprese che operano nel settore alberghiero e termale possono effettuare la rivalutazione gratuitamente e i maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte dirette e dell’Irap: immediatamente per quanto riguarda i maggiori ammortamenti e dopo un triennio in sede di cessione per plus/minusvalenze. Per la generalità delle imprese la rivalutazione può essere effettuata nei bilanci 2020, 2021 e 2022, per le altre negli esercizi 2020 e 2021. L’articolo 2426, n. 3, cod. civ. prescrive la svalutazione delle immobilizzazioni nel caso di perdite durevoli di valore: l’Oic 9, che detta le regole tecniche, si applica in particolare alle imprese con andamenti economici negativi che presentano perdite durevoli. Questo dovrebbe essere oggetto di attenzione anche nella situazione che stiamo vivendo: nessuno può escludere eventuali responsabilità degli amministratori nel caso di successivo dissesto. Ma ci sono altri aspetti contabili e aziendalistici che dovrebbero essere oggetto di riflessione. Innanzi tutto, al beneficio immediato, costituito dalla contabilizzazione della riserva di rivalutazione che può essere utilizzata a copertura delle perdite, si contrappongono maggiori ammortamenti futuri, ovvero maggiori costi che incideranno sui conti economici degli esercizi successivi.