Notizia

DURC on line: alle nuove richieste di verifica si applicano i criteri ordinari

Pubblicato il 19 giugno 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’INPS, con il messaggio n. 2510 del 18 giugno 2020, interviene nuovamente in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con riferimento all’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dello stesso.
La proroga di validità, con riguardo ai Durc On Line, deve intendersi limitata ai soli DURC aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020.

L’INPS ricorda che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai fini della conforme trattazione delle richieste di verifica della regolarità contributiva presentate nel periodo dal 30 aprile 2020 fino al 19 maggio 2020, ha infatti chiarito che la proroga di validità disposta dal Decreto Cura Italia, con riguardo ai DURC on line, deve intendersi limitata ai soli Documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020.

L’INPS infine avverte che la funzione di “Consultazione” della procedura Durc On Line è stata aggiornata, escludendo dalla consultazione i Documenti con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che hanno conservato la validità fino al 15 giugno 2020.

A partire dal 16 giugno 2020, alle nuove richieste di verifica, analogamente a quelle pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.

Gli adempimenti e i versamenti previdenziali, per i quali la normativa emergenziale vigente ha disposto la sospensione, non rilevano ai fini della verifica della regolarità contributiva, stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).