L’articolo 19 del Dl 18/2020 prevede che le domande di Cigo e Fis possano essere trasmesse entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
L’articolo 22-quater, con riferimento alla cassa in deroga, stabilisce due termini mai chiariti dall’Inps: il comma 3 prevede che la domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Nel successivo comma 4 è stabilito che il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’Inps trasmette la domanda entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, insieme ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’Inps. Le domande, tuttavia, non potevano essere presentate prima del decorso di 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl 34/2020.
L’Inps con il messaggio n. 2489 ha reso noto che dal 18 giugno scorso è possibile presentare la domanda utilizzando il nuovo sistema informatico. A questo punto è subentrato l’articolo 1, comma 2 del Dl 52/2020 il quale stabilisce che per richiedere la Cigo, l’assegno ordinario e la cassa in deroga, il datore di lavoro deve trasmettere la domanda all’Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Quindi questa previsione conferma i termini stabiliti dall’articolo 19, ma cambia quelli previsti dall’articolo 22-quater per la cassa in deroga.
Sempre l’articolo 22-quater del Dl 18/2020 dispone che per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome la Cassa integrazione in deroga può essere riconosciuta dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tuttavia, su questo punto nei prossimi giorni potrebbero cambiare le cose poiché è allo studio la possibilità che anche queste aziende possano presentare la domanda direttamente all’Inps.
In sede di prima applicazione, i termini sopra indicati sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto 52/2020 (ossia, il 17 luglio) se tale ultima data è posteriore a quella ordinaria.
Pertanto, in considerazione che le domande da presentare riguardano sostanzialmente le sospensioni iniziate nel corso del mese di maggio e riferite alle 5 settimane, il termine ordinario fissato dalla norma è il 30 giugno. Tuttavia, in sede di prima applicazione il termine è spostato al 17 luglio poiché questa ultima data è successiva al 30 giugno.
Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato al 15 luglio 2020. Precedentemente questa data era fissata all’8 giugno, ossia entro i 15 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto Rilancio.
Tutti i termini sopra indicati sono a pena di decadenza dal diritto a ottenere la Cassa integrazione indipendentemente dallo strumento utilizzato. Infine, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore. In ogni caso si considera tempestiva la domanda presentata entro il 17 luglio.