Nel periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione sul posto di lavoro decisa da un tribunale, il dipendente matura il diritto alle ferie o al pagamento della relativa indennità sostituiva, se non è possibile farle fruire.
Questo il principio affermato dalla Corte di giustizia europea (cause riunite C-762/18 e C-37/19) , chiamata a valutare la legittimità dell’interpretazione giurisprudenziale applicata dalla Corte di cassazione in Bulgaria rispetto al tema della maturazione delle ferie.
Secondo l’interpretazione giurisprudenziale maggioritaria in Bulgaria (simile a quella applicata nel nostro Paese), nel periodo compreso tra la data della cessazione del rapporto di lavoro e la reintegrazione del dipendente quest’ultimo non ha in concreto prestato alcuna attività, e quindi non sorge nessun diritto a ferie annuali retribuite.
La Corte di giustizia ha ritenuto contraria al diritto comunitario questa interpretazione, partendo dalla considerazione che il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere interpretato in senso restrittivo, e precisando che nelle situazioni in cui il lavoratore non è in grado di adempiere alle proprie funzioni, il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere subordinato da uno Stato membro all’obbligo di avere lavorato.
Questo principio era stato già affermato in precedenza rispetto ai dipendenti assenti dal lavoro a causa di un congedo per malattia (si veda la sentenza 24 gennaio 2012, C-282/10) e ai casi in cui il lavoratore non ha potuto adempiere il suo obbligo a causa di una malattia (sentenza 19 settembre 2013, C-579/12). E questo principio comporta che gli Stati membri non possono precludere la nascita del diritto alle ferie annuali retribuite nei casi in cui il mancato svolgimento della prestazione lavorativa non è dipeso da responsabilità del lavoratore.
Applicando alle ferie questa lettura, la Corte afferma un principio di diritto chiaro: il periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e la data della reintegrazione del lavoratore nel suo impiego, avvenuta mediante una decisione giudiziaria, deve essere assimilato a un periodo di lavoro effettivo ai fini della maturazione delle ferie annuali retribuite.
Questa decisione può avere un impatto anche in Italia, in quanto la giurisprudenza della nostra Cassazione esclude che durante il periodo compreso tra licenziamento e reintegra si maturi il diritto alle ferie. Secondo molte sentenze (tra cui Cassazione 24270/2016), in caso di annullamento del licenziamento accompagnato dalla reintegrazione sul posto di lavoro, la mancata funzionalità di fatto del rapporto nel periodo fra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione impedisce la maturazione del diritto alle ferie. Questa lettura sembra porsi in contrasto con quella del giudice comunitario; dovremo capire se la Cassazione deciderà di modificare il proprio orientamento oppure tenterà di riaffermare la precedente interpretazione.