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La rivalutazione non si perde in un’operazione straordinaria

Pubblicato il 27 giugno 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’articolo 137 del Decreto Rilancio (in corso di conversione) si rivolge ai contribuenti che possiedono i beni affrancabili alla data del 1° luglio 2020, prevedendo il versamento della prima (o unica) rata nonché il giuramento della perizia entro il 30 settembre. Un punto delicato, ad esempio, con riferimento alle partecipazioni, riguarda il “destino” del valore affrancato in caso di operazione straordinaria della società partecipata. In caso di trasformazione (sia essa progressiva o regressiva) il costo fiscalmente riconosciuto ottenuto tramite l’affrancamento di valore si trasferisce, sic et simpliciter, alla partecipazione nella società trasformata, quale diretta conseguenza del principio di neutralità dell'opera-zione. Tanto nella fusione in senso proprio che in quella per incorporazione, l’originaria partecipazione detenuta dal socio viene completamente annullata e sostituita da quella della società risultante o incorporante. Ne consegue che il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella società risultante dalla fusione è rappresentato dalla somma dei costi fiscalmente riconosciuti compresa la rivalutazione, e quelli post-rivalutazione, delle società partecipanti all’operazione, ex articolo 172, comma 3, Tuir. L’ipotesi più complessa è quella della scissione.