Dalla risoluzione n. 34/E sembrano arrivare buone notizie per le immobiliari di gestione, anche (indirettamente) sul bonus facciate. Sia nella circolare n. 2/E/2020 che nella recente risposta a interpello 179/2020, l’Agenzia ha chiarito che l’agevolazione (articolo 1, comma 219 e ss., L. 160/2019) è applicabile a tutti i percettori di reddito di impresa, con qualunque forma giuridica. Restava però aperta la discussione sul tipo di immobili che, se detenuti da imprese, potrebbero essere oggetto di interventi agevolati. Non può che essere accolta con favore la risoluzione n. 34/E, che sembra mettere fine alla questione. L’Agenzia, infatti, conferma che i principi espressi dalla Suprema Corte sono condivisi dall’avvocatura dello Stato e dal Mef e, con riferimento alla detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica (articolo 1, commi da 344 a 347, L. 296/2006 e successive proroghe e modificazioni), ne afferma la spettanza ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali” (come peraltro già previsto in tema di sisma bonus). Restano a questo punto aperti 2 soli punti. Da un lato, la possibile “estensione” di questo orientamento anche al bonus facciate, che sembrerebbe logico. Dall’altro, un indirizzo interpretativo (a nostro avviso opinabile) che ricollega il via libera all’agevolazione alla dimostrazione di non aver dedotto ordinariamente i costi dell’intervento (CTR Veneto, decisione n. 1097/VII/2019), il che può ben accadere per gli interventi sugli immobili patrimonio (articolo 90, Tuir), ma costituirebbe una forte deroga alle regole generali per gli immobili strumentali (o merce) locati.