L’articolo 8, D.L. 23/2020 prevede che i finanziamenti soci siano salvi dalla postergazione, e quindi rimborsabili in concorso con gli altri debiti del medesimo rango, se erogati entro il 31 dicembre 2020, e tuttavia non privi di rischio se non disciplinati contrattualmente o se utilizzati in modo anomalo. Perché l’opportunità non si trasformi in rischio, alcune cautele vanno comunque assunte, e non sono di poco conto. Due i profili principali: come regolamentare i finanziamenti, e quali errori evitare utilizzandoli. È opportuno che l’operazione di finanziamento sia disciplinata contrattualmente, con un accordo che precisi la natura del rapporto e ne normi lo svolgimento, per onerosità, garanzie e tempi di rimborso. La contrattualizzazione evita l’equivoco, consente al creditore di far valere le proprie ragioni e rende, nei fatti, difendibile la natura non postergata del versamento. Va poi considerato il momento, delicato, in cui i finanziamenti intervengono, a supporto di un equilibrio aziendale reso precario dagli effetti della pandemia, ed il cui recupero è perlomeno incerto. Prudenza è raccomandabile anche nell’utilizzo della provvista derivante dal finanziamento non postergato. Se fosse intenzionalmente utilizzata per ripianare o ridurre esposizioni verso soci qualificabili come finanziamenti in qualsiasi forma effettuali prima del 9 aprile, lo spettro della bancarotta, anche se “solo” preferenziale, tornerebbe ad aleggiare. E può accadere anche pagando forniture eseguite dal socio con condizioni commerciali anomale e durature, accettando consapevolmente il rischio di arrecare danno a creditori di rango pari o superiore, e violando così la par condicio.