Notizia

Finanziamento soci, rimborsi garantiti solo da un contratto

Pubblicato il 29 giugno 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’articolo 8, D.L. 23/2020 prevede che i finanziamenti soci siano salvi dalla postergazione, e quindi rimborsabili in concorso con gli altri debiti del medesimo rango, se erogati entro il 31 dicembre 2020, e tuttavia non privi di rischio se non disciplinati contrattualmente o se utilizzati in modo anomalo. Perché l’opportunità non si trasformi in rischio, alcune cautele vanno comunque assunte, e non sono di poco conto. Due i profili principali: come regolamentare i finanziamenti, e quali errori evitare utilizzandoli. È opportuno che l’operazione di finanziamento sia disciplinata contrattualmente, con un accordo che precisi la natura del rapporto e ne normi lo svolgimento, per onerosità, garanzie e tempi di rimborso. La contrattualizzazione evita l’equivoco, consente al creditore di far valere le proprie ragioni e rende, nei fatti, difendibile la natura non postergata del versamento. Va poi considerato il momento, delicato, in cui i finanziamenti intervengono, a supporto di un equilibrio aziendale reso precario dagli effetti della pandemia, ed il cui recupero è perlomeno incerto. Prudenza è raccomandabile anche nell’utilizzo della provvista derivante dal finanziamento non postergato. Se fosse intenzionalmente utilizzata per ripianare o ridurre esposizioni verso soci qualificabili come finanziamenti in qualsiasi forma effettuali prima del 9 aprile, lo spettro della bancarotta, anche se “solo” preferenziale, tornerebbe ad aleggiare. E può accadere anche pagando forniture eseguite dal socio con condizioni commerciali anomale e durature, accettando consapevolmente il rischio di arrecare danno a creditori di rango pari o superiore, e violando così la par condicio.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 maggio 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a:rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);utilizzazione di marchi e opere dell’ingeg...