Sottoscrivere un accordo per il premio di risultato durante il periodo di rilevazione degli indicatori di performance non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detassabilità di una parte del premio stesso. Con la risoluzione 36/2020, l’agenzia delle Entrate è tornata su un tema già affrontato nell’interpello 456/2019.
Nella risposta all’interpello l’Agenzia aveva ribadito il principio secondo cui i criteri di misurazione utili alla determinazione del regime fiscale agevolato stabiliti dall’accordo sindacale devono essere determinati sempre con ragionevole anticipo rispetto a una produttività futura non certa o determinabile in parte sostanziale al momento della sigla dell’accordo. Sulla base di tale presupposto, nel caso specifico (accordo firmato a metà dell’anno di riferimento), l’amministrazione aveva stabilito che l’applicazione dell’imposta al 10% poteva essere applicata solo nella misura del 50% del premio di risultato.
La risoluzione 36 chiarisce che tale rimodulazione della percentuale di premio detassabile deriva non dal momento dell’erogazione materiale del premio di risultato, ma dal principio secondo cui il raggiungimento degli obiettivi incrementali, che consentono la maturazione del premio, deve avvenire sempre successivamente alla stipula del contratto. L’Agenzia afferma quindi che la data di sottoscrizione del contratto aziendale o territoriale non determina in modo automatico la riduzione dell’importo agevolabile sotto il profilo fiscale del premio di risultato.
A questo riguardo viene fatto l’esempio di un contratto aziendale sottoscritto alla fine di marzo del 2019 che prevede un premio di risultato annuale di 1.200 euro: qualora siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla legge 208/2015, prima fra tutte l’incertezza sulla realizzazione dell’incremento al momento della sottoscrizione del contratto, il premio sarà integralmente tassabile con regime agevolato e non solo per i 9/12 del suo valore (escludendo cioè la quota corrispondente ai primi tre mesi al termine dei quali viene siglato il contratto).
La riduzione dell’importo massimo agevolabile, in modo corrispondente al “ritardo”, viene invece confermata nel caso in cui venga depositato un accordo sindacale integrativo che, senza modificare l’importo del premio, ne cambi i parametri incrementali con la possibilità di consentire il raggiungimento dell’aumento, altrimenti fuori portata.
Con una nota particolarmente significativa nell’attuale cornice dell’emergenza sanitaria, l’Agenzia precisa che, qualora nell’accordo di secondo livello, sia specificato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale risulti, anche in forza di circostanze eccezionali, incerto e non garantito alla data della firma dell’accordo stesso, il premio di risultato connesso sarà agevolabile in modo legittimo una volta accertato il risultato incrementale.