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A settembre si pagano i contributi sospesi

Pubblicato il 22 luglio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Entro il 16 settembre dovranno essere pagati i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati nei periodi di emergenza Covid-19.
Dopo la sospensione introdotta inizialmente dal decreto legge 9/2020, e poi modificata e prorogata dai Dl 18/2020 23/2020 e 34/2020, il periodo di moratoria si è concluso e ieri l’Inps, con il messaggio 2871/2020 ha fornito le istruzioni per la ripresa degli adempimenti.
La sospensione riguarda, con modalità differenti, diversi comparti, dalle aziende agli artigiani e commercianti, dai committenti tenuti alla contribuzione alla gestione separata Inps alle aziende agricole ed è relativa, con alcune diversità, alle scadenze dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. La ripresa dei versamenti è anticipata dal 16 settembre al 31 luglio per le imprese del settore florovivaistico.
Entro tali termini i datori di lavoro di aziende con dipendenti, artigiani e commercianti e committenti della gestione separata possono versare l’intero importo dovuto in un’unica soluzione, oppure chiedere la dilazione in cinque rate. Per quest’ultima opzione va presentata una domanda all’istituto di previdenza direttamente dal titolare oppure dal legale rappresentante o da un intermediario abilitato e l’importo minimo di ogni rata non può essere inferiore a 50 euro.
La sospensione dei mesi scorsi includeva anche i versamenti relativi ai piani di rateizzazione già concessi dall’Inps. Quindi chi ha sfruttato tale opportunità entro il 31 luglio o il 16 settembre deve versare, in soluzione unica, senza possibilità di ulteriore dilazione, gli importi arretrati.

Prossime scadenze

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Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

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Scadenza del 01 dicembre 2025
Acconti Irpef / Ires/ Irap

Versamento seconda o unica rata dell’acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2025 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente co...