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Cassa integrazione e assegno ordinario: termini di decadenza e revisione delle istanze

Pubblicato il 22 luglio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2901 del 21 luglio 2020 riguardo i termini decadenziali di trasmissione delle domande riferite ai trattamenti di integrazione salariale per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 Il regime decadenziale riguarda i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) e cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD).
Le domande finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Il termine decadenziale non deve intendersi in termini assoluti, ma operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente.
Nel caso di domanda presentata con riferimento ad un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.
Rilevata la decadenza dell’istanza riferita ai trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD, la domanda sarà respinta e le aziende potranno presentare una domanda con un differente periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In alternativa, i datori di lavoro, tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale, potranno chiedere la revisione del provvedimento di reiezione, chiedendo l’accoglimento parziale dell’istanza già inviata, limitatamente ai periodi per i quali non risulti operante il regime decadenziale.

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