Congedi covid fino al 31 agosto con possibilità di fruizione anche in modalità oraria.
L'Inps, con messaggio 2902 del 21 luglio 2020, si sofferma sulle novità apportate al decreto rilancio dalla legge 77/2020 di conversione.
La prima novità riguarda il periodo di fruizione del congedo Covid-19: potrà essere fruito nell'arco temporale che decorre dal 5 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 (in precedenza 31 luglio 2020).
La misura massima è tuttavia restata invariata; infatti la norma prevede, a favore di genitori lavoratori di figli di età non superiore a 12 anni, un diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a trenta giorni.
Il congedo è inoltre indennizzato dall'Inps nella misura del 50% della retribuzione percepita dal lavoratore dipendente secondo le ordinarie regole previste per i congedi parentali. Differenti criteri di calcolo sono previsti per i lavoratori iscritti alla gestione separata e per i lavoratori autonomi iscritti all'Inps.
Nel messaggio si legge che l'applicazione disponibile sul sito internet dell'istituto per presentare la domanda di congedo Covid-19 in modalità giornaliera è stata aggiornata al fine di consentire la richiesta di periodi fino al 31 agosto 2020.
Altra novità è la possibilità di fruizione oraria, a decorrere dai congedi decorrenti dal 19 luglio 2020, giorno di entrata in vigore della legge di conversione. L'Inps, con successive indicazioni, fornirà le modalità di presentazione della domanda e i codici di recupero in uniemens da parte dei datori di lavoro dei congedi a ore.