Da sabato scatta la sospensione feriale dei termini processuali fino al 31 agosto, ma quest’anno, complice l’altra sospensione prevista per l’emergenza sanitaria, vi sono molti dubbi sul corretto computo dei termini. Per effetto di tutte le sospensioni si potrà verificare che i termini per proporre un’azione (ricorso, appello etc.) attraversino il periodo di agosto ovvero spirino proprio in tale mese. Si tratta di comprendere se, e in che termini, le tre sospensioni si cumulino. La circolare n. 11/E/2020 (quesito 5.10) ha ritenuto cumulabile le 3 sospensioni (Covid, adesione e feriale). Più articolata invece la posizione della Corte di Cassazione. In varie pronunce viene costantemente affermato che mentre le sospensioni feriali possono cumularsi tra loro (da ultimo sentenza n. 9997/2020), la sospensione feriale non è cumulabile con altri tipi di sospensioni, avendo scopi e finalità diverse (pronunce n. 9438/2017; n. 16347/2013; n. 23576/2012; n. 16876/2014; n. 23047/2015). Tali sentenze riguardavano il cumulo con la sospensione prevista per la definizione agevolata. Tuttavia, di recente, la Cassazione (sentenza n. 10252/2020) ribadendo tale divieto di cumulo, ha ammesso che se il termine ordinario di impugnazione scade ad agosto (a seguito dello spostamento in avanti causato dell’altra sospensione) allora si applica anche la sospensione feriale. Stante le differenti interpretazioni e soprattutto i rischi cui andrebbe incontro il contribuente (e chi lo assiste) in caso di tardiva impugnazione, si ritiene prudenziale non considerare la sospensione feriale allorché il termine di scadenza dell’atto sia successivo al 31 agosto.