Nonostante il decreto sui requisiti tecnici del Mise, approvato l’altro ieri, dica che ai fini del decreto stes-so «si applicano le definizioni di cui al D.Lgs. 192/2005», per il quale il termine «edificio» può riferirsi a un intero edificio o anche «a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti», nello stesso decreto attuativo del Mise vi sono molti passaggi in cui prevale la definizione di «edificio» del D.P.C.M. 20 ottobre 2016 (Regolamento edilizio-tipo), che nella voce 32 dell’allegato A («quadro delle definizioni uniformi»), lo considera come l’intero fabbricato cielo-terra, cioè l’intero condominio. La conferma è contenuta anche nella faq 15 della Guida dell’Agenzia delle entrate sul super bonus del 110% del 24 luglio 2020, dove è stato chiesto se sia possibile beneficiare del super bonus del 110% per la semplice sostituzione delle finestre comprensive di infissi di un appartamento in condominio. Nella risposta è richiesto che il cambio delle finestre venga effettuato congiuntamente a uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio. Dello stesso tenore è anche la faq 16, riguardante la sostituzione della caldaia di un appartamento in condominio.