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La lite fiscale aperta non blocca la definizione amichevole UE

Pubblicato il 03 settembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con un intervento correttivo all’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 49/2020, attuativo della Direttiva sui meccanismi di risoluzione amichevole delle controversie in materia fiscale nell’Unione Europea (Direttiva 2017/1852), il Decreto Agosto ha eliminato un “refuso” che avrebbe potuto limitare l’accesso alla procedura disciplinata dalla Direttiva. La norma oggetto di modifica prevedeva l’inibizione dell’accesso alla procedura amichevole qualora sulla questione controversa fosse intervenuta una sentenza tributaria di merito. In pratica, in base alla precedente formulazione, i contribuenti destinatari di una pronuncia tributaria di primo o di secondo grado, ancorché non passata in giudicato, avrebbero potuto vedersi legittimamente rigettare l’istanza di avvio della procedura o decretare la sua conclusione qualora la decisione fosse intervenuta a procedura in corso.

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Scadenza del 17 marzo 2025
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2025 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

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Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

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Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).