Trattamento dei volontari con regole uniformi per tutti gli Enti del Terzo settore. Nel definire la figura del volontario, il Codice del Terzo settore chiarisce che deve trattarsi di un soggetto che presta la propria attività in modo spontaneo e gratuito e senza alcun fine di lucro. Per questa ragione, il volontario non può in nessun caso essere remunerato, neppure dai beneficiari delle attività, e il suo ruolo è incompatibile con quello di lavoratore e con qualsiasi rapporto retribuito nel medesimo Ets per il quale l’opera di volontariato è prestata. In ragione della necessaria gratuità del rapporto, al volontario può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell’attività, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite preventivamente dall’Ets e con divieto, in ogni caso, di erogare rimborsi spese forfettari. Tutti i volontari che prestano la propria attività per l’ente, inoltre, dovranno essere assicurati contro malattie, infortuni e responsabilità civile (articolo 18, Cts).