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In attività durante la malattia, licenziamento legittimo se compromette la guarigione

Pubblicato il 03 settembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La riapertura delle aziende dopo la pausa estiva e il riavvio delle attività scolastiche in presenza stanno ponendo scuole e imprese di fronte ad inattesi casi di assenza per malattia. È di questi giorni la notizia che, a fronte di una nuova espansione dei contagi da Covid-19, la regolarità dei servizi educativi è messa a rischio, in alcuni plessi, dalla mancanza di personale docente e ausiliario a causa di numerose astensioni dal lavoro riconducibili a malattia.
È di ieri una nuova pronuncia della Cassazione (ordinanza n. 18245/2020) che, proprio sulla gestione delle assenze per malattia, ribadisce il principio per cui lo svolgimento di un'altra attività durante l'assenza dal lavoro può costituire grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, se essa è tale da pregiudicare o ritardare la guarigione. Correttezza e buona fede impongono al lavoratore, in questo senso, di astenersi, durante il periodo di assenza per malattia, da attività e comportamenti (lavorativi ed extra-lavorativi) che siano indice di scarsa attenzione rispetto alla tutela della propria salute ed ai doveri di cura personali.
Per la Corte di legittimità non è in assoluto vietato lo svolgimento di un'altra attività, ma essa deve porsi in rapporto di necessaria compatibilità con lo stato di malattia, senza pregiudicare o ritardare la guarigione del lavoratore d il più celere recupero dell'idoneità al lavoro. Anche durante la malattia il lavoratore rimane strettamente vincolato al puntuale rispetto delle obbligazioni che, in via diretta o indiretta, discendono dal contratto di lavoro. È, dunque, onere di ogni lavoratore non solo attivarsi per una pronta guarigione, ma anche di astenersi da attività e comportamenti, di natura lavorativa o personale, che possano ritardare il rientro in servizio.
Il caso affrontato dalla Cassazione era relativo al licenziamento per giusta causa di un dipendente di una grande azienda per avere quest'ultimo prestato attività lavorativa nel bar pasticceria della moglie durante un periodo di assenza dal lavoro per “dermatite acuta alle mani”. All'esito del giudizio era emerso che il lavoratore si era occupato di svolgere attività (lavaggio stoviglie e preparazione caffè) che esponevano le mani a fonte di calore. La Cassazione, confermando la pronuncia già resa nei due gradi di merito, ha confermato il licenziamento sul presupposto che il comportamento tenuto dal lavoratore, a prescindere da ogni considerazione sulla effettiva sussistenza dello stato di malattia, era idoneo a ritardare la guarigione.
A fondamento della decisione è stato posto il principio per cui che lo svolgimento di altra attività (lavorativa o meno) in costanza di malattia configura violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, se la prestazione, alla luce della patologia da cui risulta affetto il lavoratore, è idonea a pregiudicare o ritardare la guarigione e il successivo rientro in servizio.

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