L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 310/2020, ha confermato che se il contribuente compra una prima casa con la relativa agevolazione, avendo già la proprietà di altra abitazione acquistata in passato con la medesima agevolazione, c’è tempo un anno dopo il nuovo acquisto per vendere la casa comprata in precedenza: se però questo termine annuale cade tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, esso beneficia della «sospensione-Covid», di cui all’articolo 24, D.L. 23/2020. Questo significa che il periodo maturato prima del giorno in cui si verifica la sospensione deve sommarsi al periodo che inizia il suo decorso dal 1° gennaio 2021.