Il credito di imposta 2020, disciplinato ai commi da 184 a 197 dell’articolo 1, L. 160/2019 ha il pregio, in raffronto ai precedenti super/iper ammortamento, di essere fruibile anche in caso di perdite fiscali (in 5 rate annuali). C’è tempo fino al 31 dicembre 2020 (salvo ordine e acconto entro tale termine e acquisto perfezionato nel 1° semestre 2021) per beneficiare del credito la cui misura varia secondo la tipologia dell’investimento. Ai fini del controllo i beneficiari «sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei beni agevolabili. A tal fine le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194». La mancata annotazione è sanabile attraverso l’emissione di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato ed emissione di fattura corretta (chiarimento Mise in tema di agevolazione Sabatini, faq 10.15).