L’Agenzia delle entrate fa proprie le nuove regole comunitarie in materia di prova del trasferimento dei beni da Stato membro a Stato membro, confermando nel contempo la validità dei propri precedenti interventi in materia. La circolare n. 12/E/2020 induce però a qualche riflessione proprio con riguardo al rapporto fra la nuova norma europea e le pregresse indicazioni della prassi. La disponibilità dei documenti indicati dall’articolo 45-bis, Regolamento 282/2011, nelle combinazioni richieste, fa scattare la presunzione legale e relativa a favore del cedente in relazione alla prova della movimentazione dei beni: requisito che, unitamente agli altri presupposti di legge, legittima la non imponibilità Iva della cessione. L’operatività è inoltre retroattiva, applicandosi anche per le cessioni precedenti al 1° gennaio 2020 (data d’effetto della norma), ma solo a condizione che il corredo documentale disponibile sia «integralmente coincidente» con quanto previsto dalle nuove disposizioni.