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Prova del trasferimento della merce: regole rigide su vecchie cessioni e Cmr

Pubblicato il 07 settembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate fa proprie le nuove regole comunitarie in materia di prova del trasferimento dei beni da Stato membro a Stato membro, confermando nel contempo la validità dei propri precedenti interventi in materia. La circolare n. 12/E/2020 induce però a qualche riflessione proprio con riguardo al rapporto fra la nuova norma europea e le pregresse indicazioni della prassi. La disponibilità dei documenti indicati dall’articolo 45-bis, Regolamento 282/2011, nelle combinazioni richieste, fa scattare la presunzione legale e relativa a favore del cedente in relazione alla prova della movimentazione dei beni: requisito che, unitamente agli altri presupposti di legge, legittima la non imponibilità Iva della cessione. L’operatività è inoltre retroattiva, applicandosi anche per le cessioni precedenti al 1° gennaio 2020 (data d’effetto della norma), ma solo a condizione che il corredo documentale disponibile sia «integralmente coincidente» con quanto previsto dalle nuove disposizioni.

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Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).