Notizia

Sanzione fino a 2.064 euro per l’impresa senza recapito Pec

Pubblicato il 08 settembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il D.L. Semplificazioni punta alla definizione di un sistema dove il domicilio digitale/Pec è prerequisito necessario per svolgere l’attività di impresa ed essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese delle camere di commercio. Nel Registro Imprese trova ora accoglimento, in generale, il cosiddetto «domicilio digitale» dove oltre alla Pec sono compresi i servizi elettronici recapito certificato qualificato (Sercq), come definiti dal Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910. Viene espressamente prevista una sanzione amministrativa sia per le società che per le imprese individuali e sono completamente abbandonati i precedenti sistemi che prevedevano una mera (e del tutto inefficace) “sospensione” delle pratiche al Registro Imprese. Per tutte le tipologie di imprese è previsto un termine con scadenza il 1° ottobre 2020, data entro la quale le imprese che non hanno iscritto nel Registro Imprese un domicilio digitale regolarmente attivo e funzionante dovranno provvedere al riguardo, acquisendo tale servizio dai certificatori accreditati Agid (a cui si affiancheranno, in futuro, i gestori eIDAS per le tecnologie diverse dalla Pec sulla base della regolamentazione comunitaria).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 17 marzo 2025
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2024, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire i...

Scadenza del 17 marzo 2025
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2025 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 17 marzo 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 marzo 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).