Il D.L. Semplificazioni punta alla definizione di un sistema dove il domicilio digitale/Pec è prerequisito necessario per svolgere l’attività di impresa ed essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese delle camere di commercio. Nel Registro Imprese trova ora accoglimento, in generale, il cosiddetto «domicilio digitale» dove oltre alla Pec sono compresi i servizi elettronici recapito certificato qualificato (Sercq), come definiti dal Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910. Viene espressamente prevista una sanzione amministrativa sia per le società che per le imprese individuali e sono completamente abbandonati i precedenti sistemi che prevedevano una mera (e del tutto inefficace) “sospensione” delle pratiche al Registro Imprese. Per tutte le tipologie di imprese è previsto un termine con scadenza il 1° ottobre 2020, data entro la quale le imprese che non hanno iscritto nel Registro Imprese un domicilio digitale regolarmente attivo e funzionante dovranno provvedere al riguardo, acquisendo tale servizio dai certificatori accreditati Agid (a cui si affiancheranno, in futuro, i gestori eIDAS per le tecnologie diverse dalla Pec sulla base della regolamentazione comunitaria).