Rientra nella nozione di infortunio in itinere, ed è in quanto tale indennizzabile, l'incidente mortale occorso al lavoratore nel tragitto da casa al luogo di lavoro al termine di un permesso per motivi familiari. La fruizione del permesso di lavoro per motivi personali non è, di per sé, circostanza idonea a interrompere il nesso eziologico con l'attività lavorativa. Ne deriva che l'infortunio ricade nella copertura assicurativa da parte dell'Inail, il quale non è legittimato a invocare l'esistenza di un “rischio elettivo” idoneo ad escludere la prestazione.
La Cassazione ha raggiunto queste conclusioni (ordinanza n. 18659, depositata ieri) in applicazione del principio per il quale l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere va esclusa esclusivamente nel caso in cui, per effetto di impulsi personali, il lavoratore abbia compiuto una scelta arbitraria rispetto al normale tragitto casa / lavoro.
Il caso sottoposto alla Corte di legittimità si riferiva all'infortunio mortale occorso a un dipendente che rientrava sul posto di lavoro dopo la consumazione di un permesso per motivi familiari. In appello, alla luce di questa dinamica dei fatti, si era concluso che, poiché il rientro in azienda era riconducibile alla fruizione di un permesso personale del lavoratore, si ricadeva nella fattispecie del cosiddetto rischio elettivo. Su questa base, la Corte d'appello di Venezia aveva respinto la domanda della moglie superstite, accogliendo la tesi contraria dell'Inail per cui la fruizione del permesso personale aveva interrotto il collegamento con la prestazione lavorativa, escludendo l'indennizzabilità dell'infortunio.
La Cassazione ribalta la decisione della corte di merito e afferma che la mera circostanza per cui il rientro sul lavoro sia avvenuto a seguito di un permesso per motivi familiari non interrompe il nesso rispetto all'attività lavorativa. La Corte osserva che la fruizione del permesso realizza una sospensione dell'attività lavorativa che, sul piano ontologico, non differisce dalle pause o dai riposi tra un turno di lavoro e quello successivo. In un caso come nell'altro non viene meno il collegamento con il rapporto di lavoro, ragion per cui l'infortunio che si realizza nel tragitto casa-lavoro è necessariamente ricompreso nella tutela Inail tanto nell'ipotesi della pausa e dei riposi, così come in quella dei permessi personali.
La Cassazione rimarca che non ha senso logico la pretesa per cui, se l'allontanamento dall'azienda e il successivo rientro in servizio sono dovuti alla fruizione di un permesso per esigenze familiari, deve escludersi la tutela contro gli infortuni nel normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Se è pacifico, in altri termini, che in relazione alla fruizione del riposo giornaliero tra un turno di lavoro e quello successivo l'infortunio in itinere è coperto dalla prestazione assicurativa Inail, non vi sono plausibili ragioni sul piano logico per poter affermare che la medesima tutela vada esclusa, invece, se quello stesso infortunio si verifica al rientro da un permesso fruito dal lavoratore per esigenze di natura familiare.