Notizia

Infortunio in itinere anche in permesso

Pubblicato il 09 settembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Rientra nella nozione di infortunio in itinere, ed è in quanto tale indennizzabile, l'incidente mortale occorso al lavoratore nel tragitto da casa al luogo di lavoro al termine di un permesso per motivi familiari. La fruizione del permesso di lavoro per motivi personali non è, di per sé, circostanza idonea a interrompere il nesso eziologico con l'attività lavorativa. Ne deriva che l'infortunio ricade nella copertura assicurativa da parte dell'Inail, il quale non è legittimato a invocare l'esistenza di un “rischio elettivo” idoneo ad escludere la prestazione.
La Cassazione ha raggiunto queste conclusioni (ordinanza n. 18659, depositata ieri) in applicazione del principio per il quale l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere va esclusa esclusivamente nel caso in cui, per effetto di impulsi personali, il lavoratore abbia compiuto una scelta arbitraria rispetto al normale tragitto casa / lavoro.
Il caso sottoposto alla Corte di legittimità si riferiva all'infortunio mortale occorso a un dipendente che rientrava sul posto di lavoro dopo la consumazione di un permesso per motivi familiari. In appello, alla luce di questa dinamica dei fatti, si era concluso che, poiché il rientro in azienda era riconducibile alla fruizione di un permesso personale del lavoratore, si ricadeva nella fattispecie del cosiddetto rischio elettivo. Su questa base, la Corte d'appello di Venezia aveva respinto la domanda della moglie superstite, accogliendo la tesi contraria dell'Inail per cui la fruizione del permesso personale aveva interrotto il collegamento con la prestazione lavorativa, escludendo l'indennizzabilità dell'infortunio.
La Cassazione ribalta la decisione della corte di merito e afferma che la mera circostanza per cui il rientro sul lavoro sia avvenuto a seguito di un permesso per motivi familiari non interrompe il nesso rispetto all'attività lavorativa. La Corte osserva che la fruizione del permesso realizza una sospensione dell'attività lavorativa che, sul piano ontologico, non differisce dalle pause o dai riposi tra un turno di lavoro e quello successivo. In un caso come nell'altro non viene meno il collegamento con il rapporto di lavoro, ragion per cui l'infortunio che si realizza nel tragitto casa-lavoro è necessariamente ricompreso nella tutela Inail tanto nell'ipotesi della pausa e dei riposi, così come in quella dei permessi personali.
La Cassazione rimarca che non ha senso logico la pretesa per cui, se l'allontanamento dall'azienda e il successivo rientro in servizio sono dovuti alla fruizione di un permesso per esigenze familiari, deve escludersi la tutela contro gli infortuni nel normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Se è pacifico, in altri termini, che in relazione alla fruizione del riposo giornaliero tra un turno di lavoro e quello successivo l'infortunio in itinere è coperto dalla prestazione assicurativa Inail, non vi sono plausibili ragioni sul piano logico per poter affermare che la medesima tutela vada esclusa, invece, se quello stesso infortunio si verifica al rientro da un permesso fruito dal lavoratore per esigenze di natura familiare.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche - Proroga Soggetti ISA

I soggetti ISA / forfetari che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 entro il 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.Termine e...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...