L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 347/2020, ha affermato che se un intermediario non residente chiude la propria stabile organizzazione in Italia mediante la quale assolve gli obblighi inerenti all'imposta sulle transazioni finanziarie (Itf) e nomina a tal fine un rappresentante tributario in Italia, deve conservare il codice fiscale italiano (pur cessando l'attività ai fini Iva) in modo che il rappresentante tributario possa utilizzarlo per subentrare alla stabile organizzazione anche nel recupero di eventuali eccedenze a credito maturate.