Notizia

Immobili da rivendere o in locazione: così l’impresa recupera l’ecobonus

Pubblicato il 14 settembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 34/E/2020, ha ammesso la legittimità della detrazione da ecobonus per gli immobili locati e gli “immobili merce” posseduti dalle imprese. Le imprese che, pur avendo tutti i requisiti per accedere al bonus, si sono astenute dal considerarlo in dichiarazione, possono valutate le possibilità di recupero. In primo luogo, la mancata indicazione del bonus nelle precedenti dichiarazioni non ha rilevanza, atteso che sin dai primi anni dei bonus casa l’Agenzia ha affermato (circolare N. 95/E/2000, § 2.1.2) che ciò non impedisce né di fruire delle quote successive né di chiedere il rimborso delle precedenti (all’epoca si citava l’articolo 38, D.P.R. 602/1973). Il vero problema, a ben vedere, consiste nell’aver effettuato correttamente gli adempimenti formali (in particolare la comunicazione all’Enea dopo la fine lavori) nonostante ci fosse il dubbio sull’utilizzo del bonus.

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Iva Liquidazione mensile e trimestrale “speciale”

Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2024 da parte dei contribuenti “speciali” e versamento dell&rs...

Scadenza del 17 febbraio 2025
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Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 febbraio 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).