L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 34/E/2020, ha ammesso la legittimità della detrazione da ecobonus per gli immobili locati e gli “immobili merce” posseduti dalle imprese. Le imprese che, pur avendo tutti i requisiti per accedere al bonus, si sono astenute dal considerarlo in dichiarazione, possono valutate le possibilità di recupero. In primo luogo, la mancata indicazione del bonus nelle precedenti dichiarazioni non ha rilevanza, atteso che sin dai primi anni dei bonus casa l’Agenzia ha affermato (circolare N. 95/E/2000, § 2.1.2) che ciò non impedisce né di fruire delle quote successive né di chiedere il rimborso delle precedenti (all’epoca si citava l’articolo 38, D.P.R. 602/1973). Il vero problema, a ben vedere, consiste nell’aver effettuato correttamente gli adempimenti formali (in particolare la comunicazione all’Enea dopo la fine lavori) nonostante ci fosse il dubbio sull’utilizzo del bonus.