Il credito di imposta per i canoni di locazione, introdotto dall’articolo 28, D.L. 34/2020, come confermato dalla circolare n. 25/E/2020 spetta anche sugli immobili di categoria catastale abitativa purché impiegati come beni strumentali del conduttore (abitazione utilizzata come studio o fabbricati uso bed and breakfast). Nel caso di unico contratto, a canone indistinto, riguardante più fabbricati di cui solo uno impiegato nell’attività e gli altri a fini privati, si può calcolare il canone rilevante ripartendo il totale in proporzione alle rendite catastali. Il tax credit si estende anche ai fabbricati in sublocazione. Il credito di imposta si utilizza in F24 (codice 6920), senza limiti annuali, e può essere ceduto (anche) al locatore, previa sua accettazione, a fronte di un corrispondente sconto sul (e comunque in luogo del) pagamento di una identica parte di canone. La cessione va notificata al Fisco in via telematica (provvedimento del 1° luglio 2020) fino a tutto il 31 dicembre 2021. Il modello deve essere inviato successivamente alla stipula della cessione. Dal giorno lavorativo successivo l’acquirente (previa accettazione telematica) può compensare il credito (codice 6931). L’atto di cessione del credito non dovrebbe scontare l’imposta di registro (riguardando l’applicazione di un tributo; risoluzione n. 84/E/2018), ma è comunque preferibile redigerlo per scambio di corrispondenza.