Notizia

Credito sugli affitti, cessione formalizzata per corrispondenza

Pubblicato il 18 settembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il credito di imposta per i canoni di locazione, introdotto dall’articolo 28, D.L. 34/2020, come confermato dalla circolare n. 25/E/2020 spetta anche sugli immobili di categoria catastale abitativa purché impiegati come beni strumentali del conduttore (abitazione utilizzata come studio o fabbricati uso bed and breakfast). Nel caso di unico contratto, a canone indistinto, riguardante più fabbricati di cui solo uno impiegato nell’attività e gli altri a fini privati, si può calcolare il canone rilevante ripartendo il totale in proporzione alle rendite catastali. Il tax credit si estende anche ai fabbricati in sublocazione. Il credito di imposta si utilizza in F24 (codice 6920), senza limiti annuali, e può essere ceduto (anche) al locatore, previa sua accettazione, a fronte di un corrispondente sconto sul (e comunque in luogo del) pagamento di una identica parte di canone. La cessione va notificata al Fisco in via telematica (provvedimento del 1° luglio 2020) fino a tutto il 31 dicembre 2021. Il modello deve essere inviato successivamente alla stipula della cessione. Dal giorno lavorativo successivo l’acquirente (previa accettazione telematica) può compensare il credito (codice 6931). L’atto di cessione del credito non dovrebbe scontare l’imposta di registro (riguardando l’applicazione di un tributo; risoluzione n. 84/E/2018), ma è comunque preferibile redigerlo per scambio di corrispondenza. 

Prossime scadenze

Calendario
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Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

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Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).