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Competenze di fine rapporto a un lavoratore non residente: escluse le quote maturate all'estero

Pubblicato il 15 settembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con la risposta all'interpello 343/2020 l'agenzia delle Entrate ha esaminato il regime di imposizione delle competenze di fine rapporto erogate da un datore di lavoro italiano a una dipendente fiscalmente residente all'estero; in particolare, la società istante ha chiesto se, in applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, fosse possibile esentare le quote dei richiamati emolumenti maturati durante l'attività prestata nel Paese elvetico, presso cui la lavoratrice è stata distaccata dal 2010 fino al 2019 (Stato nel quale la stessa ha acquisito la residenza fiscale dal 2012).
Tali somme derivano da un verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale, che a fronte della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro prevede, tra l'altro, l'erogazione del Tfr, di un incentivo all'esodo e di una somma a titolo di transazione novativa. Analizzando il caso, l'Agenzia ricorda come, ai sensi della normativa interna (articolo 17 comma 1, lettera a del Tuir), tali redditi sono tassati separatamente, anche qualora erogati a un contribuente fiscalmente non residente, dato che la presunzione assoluta contenuta nell'articolo 23, comma 2, lettera a) del Tuir, li considera comunque prodotti nel nostro Stato, qualora corrisposti da un soggetto fiscalmente residente in Italia.
Un trattamento che tuttavia può essere derogato dalle previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Sul punto l'Agenzia, in continuità con alcuni documenti di prassi (risoluzioni 234/E e 341/E del 2008), ricorda innanzitutto come tali competenze, avendo natura retributiva, debbano essere ricondotte nella sfera di operatività dell'articolo 15 del modello Ocse - relativo ai redditi di lavoro dipendente - al fine di individuare la potestà impositiva spettante agli Stati contraenti. Ai sensi del paragrafo 1 del richiamato articolo 15, infatti, «è prevista la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario, a meno che l'attività lavorativa, a fronte della quale sono corrisposti i redditi, sia svolta nell'altro Stato contraente, ipotesi in cui i predetti emolumenti sono assoggettati a imposizione concorrente in entrambi i Paesi».
In applicazione di tale principio l'Agenzia sostiene che le quote di competenze di fine rapporto maturate nel periodo di lavoro prestato:
a. in Svizzera, durante il quale la dipendente si qualificava ivi fiscalmente residente, possono essere escluse da imposizione in Italia (competendo la potestà impositiva in via esclusiva allo Stato elvetico);
b. all'estero, durante il quale la dipendente si qualificava fiscalmente residente in Italia, sono assoggettate a tassazione concorrente tra i due Stati (a meno che non possa applicarsi la disposizione di cui all'articolo 15, paragrafo 2 della Convenzione che attribuisce potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza del contribuente);
c. in Italia, durante il quale la dipendente si qualificava ivi fiscalmente residente, saranno tassate in via esclusiva dal nostro Stato. Da ultimo l'Agenzia rammenta come l'applicazione del citato regime convenzionale possa essere applicato dalla società sotto la propria responsabilità e come tale «prassi amministrativa, avendo carattere facoltativo, non comporta un obbligo di adeguamento per il sostituto d'imposta che, in tutti i casi d'incertezza sulla sussistenza nel caso concreto dei requisiti (…), continuerà ad assoggettare a tassazione, ai sensi della vigente normativa interna, i redditi di qualsiasi tipologia tra i quali, ovviamente, i redditi da lavoro dipendente e quelli soggetti a tassazione separata».

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