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Ripartono le notifiche del Fisco ma l’urgenza va sempre provata

Pubblicato il 21 settembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’articolo 157, D.L. 34/2020, al comma 1, stabilisce che i provvedimenti impositivi (atti di accertamento e non solo) in scadenza alla fine del 2020 devono essere emessi entro tale termine ma devono essere notificati necessariamente l’anno prossimo. Ne deriva che durante l’anno in corso è fatto divieto di notificare i suddetti accertamenti. Poiché il differimento delle operazioni di notifica è motivato con la finalità di “favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”, la medesima esigenza si pone, a maggior ragione, con riguardo agli atti di accertamento che scadono in annualità successive. La conferma è contenuta nella circolare 25/E/2020. Il comma 2 estende il divieto di notifica, tra l’altro, alle comunicazioni di irregolarità emesse in esito ai controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973. Nella circolare n. 25/E/2020 è stato affrontato in modo specifico il tema della ricorrenza delle situazioni che consentono di superare il divieto di notifica. Vengono in particolare esemplificate 3 fattispecie. La più insidiosa, riguarda l’ipotesi in cui si ravvisi il fondato pericolo per la riscossione del credito erariale.

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Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).