L’articolo 157, D.L. 34/2020, al comma 1, stabilisce che i provvedimenti impositivi (atti di accertamento e non solo) in scadenza alla fine del 2020 devono essere emessi entro tale termine ma devono essere notificati necessariamente l’anno prossimo. Ne deriva che durante l’anno in corso è fatto divieto di notificare i suddetti accertamenti. Poiché il differimento delle operazioni di notifica è motivato con la finalità di “favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”, la medesima esigenza si pone, a maggior ragione, con riguardo agli atti di accertamento che scadono in annualità successive. La conferma è contenuta nella circolare 25/E/2020. Il comma 2 estende il divieto di notifica, tra l’altro, alle comunicazioni di irregolarità emesse in esito ai controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973. Nella circolare n. 25/E/2020 è stato affrontato in modo specifico il tema della ricorrenza delle situazioni che consentono di superare il divieto di notifica. Vengono in particolare esemplificate 3 fattispecie. La più insidiosa, riguarda l’ipotesi in cui si ravvisi il fondato pericolo per la riscossione del credito erariale.